Spese rappresentanza
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Secondo l’agenzia delle Entrate, per le prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, l’Iva documentata da fattura e non detratta, per scelta dell’impresa o del professionista, è indeducibile ai fini Ires e Irap (circolari 6/E/2009 e 25/E/2010, risoluzione 84/E/2009). Il caso riguarda le fatture registrate solo in contabilità generale.
Se le spese di vitto e alloggio sono correttamente documentate (fattura intestata al soggetto Iva, con gli eventuali dati del fruitore del servizio), quindi, la mancata detrazione dell’Iva comporta anche la sua indeducibilità dal reddito.
Se queste spese sono di rappresentanza, però, l’Iva non è oggettivamente detraibile, quindi, va sommata al relativo costo.
L’Iva sulle spese di rappresentanza, infatti, si può detrarre solo per gli acquisti di “beni” di costo unitario non superiore a 25,82 euro (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, Dpr 633/72). Quest’agevolazione non riguarda le spese di rappresentanza relative alla somministrazione di alimenti e bevande, in quanto si tratta di servizi e non di beni. Per le imprese, in caso di capienza del plafond di congruità/deducibilità delle spese di rappresentanza (articolo 1, comma 2, decreto ministeriale 19 novembre 2008), la deduzione dell’Iva, assieme al costo per il vitto e l’alloggio, è del 75%. Per i professionisti, invece, il 75% di questi costi, comprensivi dell’Iva indetraibile, può essere dedotto se è inferiore all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Cordiali saluti.
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