Dichiarazione ICI 2010

Dichiarazione ICI – chiarimenti per la presentazione (quando è necessario presentarla?).

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell’imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione del tributo comunale.
In altri termini, non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i Notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Non si deve inoltre presentare la dichiarazione ICI per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni in cui vige il sistema del libro fondiario, di cui al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Va ricordato, infine, che la dichiarazione deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le modificazioni soggettive ed oggettive relative alla determinazione dell’imposta comunale sugli immobili.
Si sottolinea che possono essere consultati gratuitamente i dati catastali relativi agli immobili, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito http://www.agenziaterritorio.it.

Dichiarazione ICI 2010 – Nel sottostante elenco sono indicate le situazioni verificatesi nel corso dell’anno 2008 e 2009 per cui è obbligatorio presentare la dichiarazione.

1) Immobili che godono di riduzioni dell’imposta
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati;
• terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale. Rientrano in tale tipologia le aree fabbricabili possedute e condotte dai predetti soggetti.
Le riduzioni vanno dichiarate sia per l’acquisto che per la perdita del relativo diritto.

2) Immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).
In questa tipologia rientra anche il caso degli immobili ubicati nei Comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano.

• Se il vostro caso non rientra tra quelli sopra citati, la dichiarazione ICI non deve essere presentata.

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