Indeducibile il compenso rinunciato

Soci amministratori, indeducibile dall’impresa il compenso rinunciato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20026 del 22 settembre 2010, ha stabilito che i compensi rinunciati dai soci amministratori rappresentano utili non distribuiti, e costi non deducibili, a prescindere da una successiva delibera dell’ assemblea che determini la revoca della rinuncia.
In particolare, i supremi Giudici tributari hanno ritenuto che l’espressa rinuncia ai compensi da parte dei soci, contenuta nel verbale assembleare, ha fatto venire meno la causa dell’iniziale imputazione economica dei compensi, in quanto tale delibera non risultava sottoposta ad alcuna condizione. Conseguentemente, l’accantonamento iniziale ha perso definitivamente la natura di debito sociale per rimessione dei creditori, assumendo, invece, carattere di utile non distribuito e pertanto non deducibile.

A nulla rilevando, la successiva decisione dell’assemblea di distribuire gli utili.

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