Studi di settore

Studi di settore redditi 2010. Il “Rischio”.

La Manovra correttiva (DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011) ha sancito, con l’inserimento della nuova lettera d-ter) all’art. 39, comma 2 del DPR 600/73, la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo extracontabile nel caso in cui venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti.

Da quest’anno, quindi, in sede di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, è opportuno porre la massima attenzione alle informazioni da indicare nei predetti modelli da allegare all’unico/2011.

In sostanza, qualora si dovessero verificare le “infedeltà” (volontarie o no), l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie raccolti o “venuti alla luce”, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplici sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in breve, può procedere all’accertamento induttivo! 

L’accertamento induttivo, peraltro, diventa utilizzabile solo a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 del DLgs. 471/97, vale a dire le sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie misure minima e massima (dal 100 al 200% delle maggiori imposte accertate), qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente. 

La predetta  disposizione, essendo efficace a partire dalle violazioni commesse dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011), rileva a partire dalle comunicazioni dei dati rilevanti da allegare alla dichiarazione dei redditi 2010 (Unico/2011).

Tale norma votata a contrastare i comportamenti di artificiosa compilazione dei modelli per raggiungere il livello di congruità e coerenza, che molto spesso volontariamente i contribuenti adoperano.

Per favorire  l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, la manovra correttiva elimina il particolare obbligo di motivazione che incombeva sulla stessa che intendeva procedere ad accertamenti  “presuntivi” in materia di imposte dirette ed IVA (artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo del DPR 633/72) nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore. Nello specifico, è abrogato il penultimo periodo dell’art. 10 co. 4-bis della L. 146/98: viene meno, così, l’obbligo, in capo all’ufficio che intenda procede all’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti di soggetti congrui agli studi di settore, di illustrare, nella motivazione, le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze dello studio, evidenziando l’inadeguatezza del medesimo a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente imputabili al contribuente.

Resta comunque ferma l’esclusione da tale tipologia di accertamento per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore che presentano un ammontare di attività non dichiarate, fino a un massimo di €. 50.000,00 pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati ( è opportuno aggiungere che tale ipotesi rileva a condizione imprescindibile che i dati e le notizie dichiarate siano corretti e veritieri). In definitiva, i contribuenti congrui agli studi di settore, ai quali vengano accertate attività non dichiarate superiori a €. 50.000,00  oppure al 40% dei ricavi dichiarati, diventano accertabili senza alcuna limitazione o vincolo per l’ufficio.

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